Il registro di carico e scarico rifiuti

registro rifiuti
Luglio 01, 2017

I registri di carico e scarico rifiuti delle aziende sono spesso affidati ad operai e impiegati che non vengono formati adeguatamente, sia perché la questione rifiuti non è considerata come parte integrante delle attività gestionali dell’impresa e sia perchè gli imprenditori ritengono sia semplicemente una seccatura da affidare a qualcuno.

Cosa si rischia in un sistema gestionale di questo tipo? Sicuramente delle sanzioni a carico dell’impresa ma soprattutto del legale rappresentante che è responsabile della gestione dei rifiuti se non opportunamente delegata ad un responsabile. In secondo luogo si corre il rischio di non avere sotto controllo l’andamento economico della propria gestione dei rifiuti con sprechi che possono arrivare a oltre 1000 € per ogni carico di rifiuti avviato a recupero.

Ecco alcune delle pesanti sanzioni a cui ci si espone quando viene riscontrata una cattiva gestione del registro:

Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti non pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00. 
Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti pericolosi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

Ma chi ha realmente l’obbligo di tenere i registri?

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 190, comma 1 3 e dell’art. 189, comma 3 e dell’art. 184, comma 3 lett. c), d) e g) del D.lgs 152/2006 e successive modifiche.

Le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
Gli imprenditori agricoli (articolo 2135 del codice civile) con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00;
Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da Lavorazioni industriali e Lavorazioni artigianali;
Attività di recupero (allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) e smaltimento (allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti;
Fanghi derivanti da:
Potabilizzazione;
Altri trattamenti delle acque reflue;
Abbattimento fumi;
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
Gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;
Le imprese egli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (art. 11, comma 7, D.Lgs. 152/2006);
Il gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, D.Lgs. 182/2003).

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro:

Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 (produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi) con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00;
I consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongono di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (art. 190, comma 8, D.Lgs. 152/2006);
I produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, comma 3 e 7, D.Lgs. 152/2006);
I produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente (art. 11 Legge 25/01/2006, n. 29 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee);
I produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
Attività agricole e agro-industriali;
Attività di demolizione, costruzione e scavo;
Attività commerciali;
Attività di servizio;
Attività sanitarie.

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