La regola del fuoco in agricoltura

rifiuti combusti
Luglio 10, 2017

Il fuoco ha sempre avuto un largo uso in agricoltura. Ancora oggi, con il progredire di mezzi tecnici e con la diffusione di metodi colturali più moderni, il fuoco viene impiegato ampiamente in periodi che coincidono spesso con quelli di maggior rischio per gli incendi boschivi: esempi tipici sono quelli della bruciatura delle stoppie, dei residui vegetali provenienti da lavorazioni agricole e forestali, dei pascoli e degli incolti. Frequentemente queste pratiche sono abituali nelle aree ad agricoltura meno avanzata, di collina o di montagna, in cui gli appezzamenti di terreno lavorato sono spesso contigui a boschi ed incolti che costituiscono facile preda del fuoco. Gli incendi colposi sono sovente connessi ad attività ricreative e turistiche. Con l’aumento della rete viaria e sentieristica all’interno dei complessi forestali e con l’accresciuta esigenza di trascorrere il tempo libero nei boschi e nelle aree naturali si è elevata notevolmente la pressione antropica sulle aree boscate per scopi ricreativi e turistici. In conseguenza di ciò è cresciuta la percentuale di incendi derivanti dall’incauto comportamento dei fruitori degli ambienti naturali, soprattutto nell’accensione e nel mancato controllo dei fuochi. Cerini e mozziconi di sigarette abbandonati o lanciati imprudentemente lungo i sentieri e le reti viarie e ferroviarie possono dare fuoco all’erba secca e ad altri residui vegetali presenti, anche per effetto degli spostamenti d’aria provocati dai veicoli o dal vento. L’elevata incidenza degli incendi che hanno origine dalle scarpate delle strade e delle reti ferroviarie, nonché dalle piste forestali, conferma la pericolosità di tali irresponsabili comportamenti. Altri incendi colposi si originano da bruciature di rifiuti in discariche abusive, alcune volte presenti in prossimità o all’interno dei boschi. Tali incendi possono interessare estese e significative aree boscate, con danni al paesaggio e all’equilibrio idrogeologico e problemi di ordine igienico e sanitario.
Il D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 “smaltimento dei rifiuti” c. 6 bis prevede che l’attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185 comma 1 lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego del materiale come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali però è sempre vietata.

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