Per un cantiere a basso impatto ambientale, ecco il VIA

impatto ambientale costruzioni
Luglio 17, 2017

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017 il dlgs 16 giugno 2017 n. 104, che attua la direttiva europea 2014/52/UE e modifica l’attuale procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) e la procedura di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA).

Il provvedimento entrerà in vigore il 21 luglio 2017.

La Valutazione di impatto ambientale è il procedimento mediante il quale vengono individuati, attraverso un processo di valutazione preventiva e partecipata, i possibili impatti significativi e negativi di un progetto sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Lo scopo, quindi, è quello di migliorare la qualità della vita, salvaguardando l’ambiente. Pertanto la VIA individua, descrive e valuta, caso per caso, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

  • l’uomo, la fauna e la flora
  • il suolo, l’acqua, il clima e il paesaggio
  • i beni materiali ed il patrimonio culturale
  • l’interazione tra i precedenti fattori

Sono sottoposti a VIA i progetti indicati nel dlgs 152/2006 e s.m.i., che si riferiscono sia a progetti di nuove opere che modifiche o estensioni di opere esistenti.

Il provvedimento, recante la riforma della disciplina della valutazione di impatto ambientale, ha lo scopo di:

  • migliorare le procedure relative ai procedimenti di VIA
  • aumentare i livelli di tutela ambientale, correggendo i problemi riscontrati da amministrazioni e imprese.

Il Dlgs 16 giugno 2017, n. 104 risponde all’esigenza di ridurre i tempi, aumentare la responsabilità dei dirigenti, rendere omogeneo il regolamento sul territorio nazionale, ampliare la nozione di impatto ambientale.

In particolare, attualmente per la conclusione dei procedimenti soggetti a VIA occorrono circa 3 anni; per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi. Tempi lunghi, quindi, dovuti anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni.

Tra le novità, la possibilità di poter richiedere un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali.

Tra le novità principali introdotte nel provvedimento circa la riforma della VIA, si ha:

  • la possibilità di richiedere per i progetti di competenza statale, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali (in alternativa al provvedimento di VIA ordinario)
  • la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, con la qualificazione di tutti i termini come perentori
  • una norma transitoria che consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente pendenti
  • una nuova definizione di “impatti ambientali”, contenente anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio
  • la possibilità di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità
  • l’eliminazione per il proponente dell’obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella fase dello screening; sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale
  • l’eliminazione dell’obbligo di presentare gli elaborati progettuali nella fase di verifica (per lo “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale)
  • la possibilità di richiedere all’autorità competente un pre-screening, ossia una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti
  • la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA
  • l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni
  • la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti
  • il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica per consentire l’ampliamento della partecipazione dei residenti
  • l’introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali.
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