Rifiuto o sottoprodotto?

riciclo edilizia
Luglio 05, 2017

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183, comma 1, lettera a del Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152).
I rifiuti sono classificati:

secondo l’origine, in rifiuti urbani o rifiuti speciali
secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Ai sensi dell’art. 184-ter del D. Leg.vo 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale, e quindi cessa di essere regolato dalla relativa normativa, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Naturalmente, l’operazione di recupero deve avvenire nel rispetto delle norme che lo regolano.

Affinché una sostanza possa essere qualificata come sottoprodotto, occorre il rispetto contestuale di tutte le condizioni previste dall’art. 184-bis del D. Leg.vo 152/2006, e cioè:
– la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
– è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
– la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
L’ulteriore utilizzo è legale quando la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Allo scopo di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotto di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché di assicurare una maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto e di sottoprodotto, il Ministero dell’ambiente ha emanato il D.M. 13/10/2016, n. 264 (pubblicato sulla G.U. 15/02/2017, n. 38), che fornisce indicazioni per provare la sussistenza delle circostanze di cui sopra, fatta salva la possibilità di dimostrare che una sostanza è un sottoprodotto e non un rifiuto anche con modalità diverse, e fermo restando in ogni caso il necessario rispetto, per ciascuna categoria di sostanza, delle pertinenti normative di settore.

L’Allegato tecnico-giuridico della Circolare del Ministero dell’ambiente 30/05/2017 n. 7619 fornisce chiarimenti concernenti lo scopo del D.M. 264/2016, i suoi effetti giuridici, l’onere della prova e responsabilità, la documentazione contrattuale e la scheda tecnica, la dimostrazione della natura di sottoprodotto, il deposito e la movimentazione, i controlli e le ispezioni, la piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti e l’impiego di biomasse destinate ad uso energetico.

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